Politiche attive
ATTENZIONE: Le informazioni riportate di seguito sono riferite all’anno 2022. Servizi e contributi 2023 in fase di aggiornamento.
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[A/1] Contributo in favore di aziende per agevolare la conciliazione post maternità
Alle aziende, aderenti ad EBiCom ed in regola con i versamenti, verrà erogato un contributo una tantum pari ad € 1.100,00 (al lordo della ritenuta d’acconto del 4%) nelle ipotesi in cui il lavoratore/trice, al rientro dal congedo post maternità/paternità, richieda un part time post maternità, un congedo parentale con fruizione su base oraria o indennità per riposi giornalieri (c.d. allattamento), e solo nel caso in cui l’azienda ricorra all’impiego di personale dipendente già assunto per sostituzione di maternità/paternità, confermandolo.
Il contributo non spetta in caso di lavoratrici assunte con contratto a chiamata o contratto di lavoro part-time al di sotto dei limiti orari previsti dal CCNL.
Termini di presentazione della domanda:
La domanda compilata ON LINE tramite AREA RISERVATA, dovrà essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla data di rientro del lavoratore sostituendo.
Documentazione da allegare durante il caricamento ON LINE:
a) Copia della lettera di assunzione del lavoratore in sostituzione maternità/paternità, dalla quale sia chiara l’identità del lavoratore che verrà sostituito;
b) Copia della lettera di conferma/proroga assunzione del lavoratore in sostituzione, a seguito del rientro in forze del sostituendo;
c) Copia del LUL di entrambi i lavoratori (relativo al mese successivo a quello di rientro dal congedo).
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DISPOSIZIONI FINALI
Il contributo verrà erogato a cadenza trimestrale.
La misura dei contributi sarà determinata in percentuale ai costi sostenuti dalle aziende.
L’Ente a suo insindacabile giudizio, si riserva di poter sospendere, modificare o annullare l’erogazione di tutti o parte dei Sussidi suindicati, in relazione alle proprie disponibilità economiche e finanziarie, relativamente ai capitoli di spesa che saranno periodicamente monitorati e valutati.
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[A/5] Contributo a favore di aziende per agevolare la sostituzione per congedo di maternità/paternità
Alle aziende aderenti ad EBiCom ed in regola con i versamenti verrà erogato un contributo a titolo di concorso spese per assunzioni in sostituzione della durata di almeno 3 mesi di lavoratrici/lavoratori che accederanno al congedo di maternità/paternità.
Il contributo sarà pari ad € 500,00 mensili (al lordo della ritenuta d’acconto del 4% e riproporzionato in caso di assunzione a tempo parziale) e potrà essere richiesto per un massimo di 3 mesi (da considerare all’interno del periodo di astensione obbligatoria; il contributo è riconosciuto anche in caso di maternità anticipata, nonchè di adozione).Il contributo è altresì riconosciuto in caso di affiancamento per sostituzione maternità/paternità nei 2 o 3 mesi precedenti il congedo previsti rispettivamente dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e CCNL Turismo.
Il contributo non spetta se la sostituzione avviene con contratto a chiamata o contratto di lavoro part-time al di sotto dei limiti orari previsti dal CCNL.
Termini di presentazione della domanda:
La domanda compilata ON LINE tramite AREA RISERVATA, dovrà essere presentata non prima di 90 giorni e non oltre 120 giorni dalla data del contratto di assunzione in sostituzione, integrata dalla relativa documentazione.
Documentazione da allegare durante il caricamento ON LINE:
a) Copia della lettera di assunzione del lavoratore in sostituzione, dalla quale sia chiara l’identità del lavoratore che verrà sostituito;
b) Copia del LUL del lavoratore sostituto a partire dal mese di assunzione e per i 3 mesi successivi;_____________________________
DISPOSIZIONI FINALI
Il contributo verrà erogato a cadenza trimestrale.
La misura dei contributi sarà determinata in percentuale ai costi sostenuti dalle aziende.
L’Ente a suo insindacabile giudizio, si riserva di poter sospendere, modificare o annullare l’erogazione di tutti o parte dei Sussidi suindicati, in relazione alle proprie disponibilità economiche e finanziarie, relativamente ai capitoli di spesa che saranno periodicamente monitorati e valutati.
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[A10] Contributo in favore di aziende che provvedono alla stabilizzazione di tirocinanti
Alle aziende aderenti ad EBiCom ed in regola con i versamenti previsti dall’Ente Bilaterale che intendono stabilizzare:
- a) i tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato o determinato (per un periodo minimo di 12 mesi comprensivi di eventuali proroghe) sarà erogato un contributo pari ad € 600 (al lordo della ritenuta d’acconto) per le assunzioni con contratto a tempo determinato e di € 1100 (al lordo della ritenuta d’acconto del 4%) per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato.
- b) tirocini con i soggetti di cui ai commi da 8 a 15 dell’art.1 del DGR n. 1816 del 7 novembre 2017con contratto a tempo indeterminato o determinato (per un periodo minimo di 12 mesi, escluse proroghe) sarà erogato un contributo pari ad € 750 (al lordo della ritenuta d’acconto) per le assunzioni con contratto a tempo determinato e di € 1500 (al lordo della ritenuta d’acconto del 4%) per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato.
L’assunzione (stabilizzazione) dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine del tirocinio. Il contributo sarà riparametrato in caso di assunzione part-time.
L’Ente Bilaterale erogherà l’importo per massimo una stabilizzazione all’anno per le aziende fino a 25 dipendenti, per massimo due stabilizzazioni all’anno per le aziende da 26 a 50 dipendenti e per massimo tre stabilizzazioni all’anno per le aziende che occupano oltre i 50 dipendenti.
ìIl contributo è riconosciuto esclusivamente in assenza di altre agevolazioni pubbliche. Non è altresì riconosciuto in caso di assunzioni con contratti a chiamata, part-time in deroga ed apprendistato.
Termini di presentazione della domanda:
La domanda dovrà essere presentata on line tramite l’AREA RISERVATA entro e non oltre 90 giorni:
– per i TIROCINI DI TIPO A dal termine del mese in cui si è concluso il periodo di prova (o entro 90 giorni dall’assunzione se non è prevista alcuna prova). In caso di assunzione a tempo determinato inferiore a 12 mesi la domanda dovrà essere presentata entro e non oltre 90 giorni dalla data di proroga che permette di raggiungere i 12 mesi
– per i TIROCINI DI TIPO B dal raggiungimento di 12 mesi di rapporto di lavoro sia per i contratti a tempo determinato che per i contratti a tempo indeterminato
Documentazione da allegare alla compilazione on-line:
a) copia UNILAV relativo al periodo di tirocinio;
b) copia del contratto di assunzione;
c) dichiarazione dell’azienda di non applicazione di incentivi;
d) copia del LUL relativo al mese successivo a quello di superamento del periodo di prova o del mese di assunzione se non è prevista alcuna prova (PER I TIROCINI DI TIPO A) oppure copia del LUL relativo al 12º mese di rapporto di lavoro dipendente (PER I TIROCINI DI TIPO B);
e) copia del DM 10 aggiornato al momento della richiesta di contributo;
f) copia UNILAV relativo al contratto di assunzione;
g) copia UNILAV relativo al contratto di proroga (PER I TIROCINI DI TIPO A);
h) copia della convenzione di tirocinio (PER I TIROCINI DI TIPO B).
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DISPOSIZIONI FINALI
Il contributo verrà erogato a cadenza trimestrale.
La misura dei contributi sarà determinata in percentuale ai costi sostenuti dalle aziende.
L’Ente a suo insindacabile giudizio, si riserva di poter sospendere, modificare o annullare l’erogazione di tutti o parte dei Sussidi suindicati, in relazione alle proprie disponibilità economiche e finanziarie, relativamente ai capitoli di spesa che saranno periodicamente monitorati e valutati.
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[A9] Contributo in favore di aziende che assumono lavoratori, anche apprendisti, beneficiari di Naspi o di ammortizzatori sociali.
Alle aziende – di qualsiasi settore merceologico e indipendentemente dal CCNL applicato – che assumono, con contratti a tempo indeterminato (anche part-time, con orario minimo così come previsto dal CCNL), lavoratori provenienti da aziende aderenti ad EBiCom e percettori di Naspi sarà corrisposto un contributo (al lordo della ritenuta d’acconto del 4%) pari al 40% dell’indennità mensile erogata al lavoratore dall’INPS, in caso di assunzione di lavoratore con meno di 35 anno (35 anni non compiuti) o pari al 30% dell’indennità mensile erogata al lavoratore dall’INPS in caso di assunzione di lavoratore con almeno 35 anni compiuti.
In caso di assunzione con contratto a tempo determinato (con una durata minima pari ad almeno 12 mesi, pertanto senza proroghe, escluse le aziende stagionali come individuate dal DPR 1525/1963) il contributo sarà pari al 10% dell’indennità mensile erogata al lavoratore dall’INPS (al lordo della ritenuta d’acconto del 4%).La dote corrisponderà ad un periodo massimo di 12 mesi e comunque ad un importo minimo corrispondente a 6 mesi (purchè il lavoratore avesse complessivamente diritto ad almeno 6 mesi di Naspi, anche se parzialmente già percepiti; in caso contrario non spetta alcun incentivo).
Il contributo sarà corrisposto decorsi 12 mesi dall’instaurazione del rapporto, previa verifica che lo stesso non sia stato interessato da periodi di sospensione per fruizione di ammortizzatori sociali.
Analogo contributo sarà riconosciuto da EBiCom alle aziende aderenti che assumono lavoratori percettori di Naspi provenienti da aziende appartenenti a settori diversi da quelli ricompresi nei CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e dal CCNL Turismo.
Il contributo sarà concesso, nei termini e alle condizioni sopra previste, anche a quelle aziende che assumono lavoratori percettori di ammortizzatori sociali (CIGS, CIG in deroga o FIS), che chiedano l’uscita, in base a quanto previsto negli accordi di cigs, dall’ammortizzatore sociale e che entrino in Naspi o che siano percettori di indennità di mobilità.
Il contributo sarà calcolato sul primo assegno Naspi percepito/spettante dal lavoratore, riproporzionato per i rapporti di lavoro part time.
Il contributo non spetta in caso di assunzioni con contratto a chiamata o di rapporti di lavoro part time al di sotto dei limiti previsti dal CCNL.
Termini di presentazione della domanda:
La domanda compilata ON LINE sull’AREA RISERVATA ed integrata dalla relativa documentazione, dovrà essere presentata entro e non oltre 90 giorni a far data dal raggiungimento di 12 mesi di rapporto.
Documentazione da allegare on line alla richiesta:
a) lettera di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro;
b) comunicazione INPS di accettazione della pratica di Naspi;
c) estratto conto previdenziale INPS dall’inizio della Naspi al momento dell’assunzione;
d) lettera di assunzione;
e) copia del LUL relativo ai primi 12 mesi del rapporto._____________________________
DISPOSIZIONI FINALI
Il contributo verrà erogato a cadenza trimestrale.
La misura dei contributi sarà determinata in percentuale ai costi sostenuti dalle aziende.
L’Ente a suo insindacabile giudizio, si riserva di poter sospendere, modificare o annullare l’erogazione di tutti o parte dei Sussidi suindicati, in relazione alle proprie disponibilità economiche e finanziarie, relativamente ai capitoli di spesa che saranno periodicamente monitorati e valutati.