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Sostegno al reddito

Nell’ambito delle azioni di welfare, EBiCom sostiene i lavoratori e le lavoratrici aderenti erogando contributi diretti e a sostegno delle spese per la famiglia.

 

Per accedere alle prestazioni devi essere in regola con il versamento delle quote contributive EBiCom (da almeno 6 mesi alla data di presentazione della richiesta).

 

Per presentare richiesta:
– Accedi all’area riservata, CLICCA QUI
– Rivolgiti agli Sportelli Sindacali territoriali, CLICCA QUI

 

Attenzione: Contributi e sussidi sono erogati fino ad esaurimento dei fondi stanziati. L’Ente ha inoltre facoltà di sospendere, modificare o annullare l’erogazione di tutti o parte dei contributi/sussidi, in relazione alle proprie disponibilità economiche e finanziarie.

  • Ai lavoratori, anche apprendisti, beneficiari dell’assegno ordinario di cui all’art. 29 comma 3, D.Lgs. n. 148/2015 erogato dal Fondo di Integrazione Salariale (NO CAUSALE COVID 19) sarà corrisposto un contributo pari ad 175 € lordi.

     

    L’intervento opera esclusivamente per i dipendenti sospesi a zero ore per tutto il mese di riferimento e sarà riconosciuto per un massimo di 2 mensilità per dipendente per anno civile (01/01 – 31/12).

     

    Il contributo sarà liquidato in un’unica soluzione al termine del periodo indennizzabile previsto. Il lavoratore sospeso a zero ore, di cui sopra, potrà frequentare gratuitamente, anche in ottica di accrescimento delle proprie competenze, i corsi di formazione messi a disposizione da EBiCom per il tramite dei centri di formazione con lo stesso accreditati.

     


    Oltre al modulo di richiesta D/7, allegare la seguente documentazione in fotocopia:

    Da parte del dipendente:
    – copia del verbale sindacale di accesso al FIS (se in possesso)

     

    Da parte dell’azienda:
    – copia del LUL (Libro Unico del Lavoro) nella parte in cui si documenta la sospensione a zero ore

     


    Termini di presentazione della domanda:
    La domanda compilata su apposito modulo ed integrata dalla relativa documentazione, dovrà essere presentata dal lavoratore interessato entro e non oltre 60 giorni dal termine del periodo indicato nel verbale, in via telematica tramite AREA RISERVATA o a mano presso l’ufficio di EBiCom previo appuntamento telefonico oppure agli sportelli territoriali di Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs o presso le Associazioni Territoriali di Confcommercio. Le associazioni di cui sopra dovranno far pervenire a EBiCom la domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

     


    L’Ente a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere, modificare o annullare l’erogazione di tutti o parte dei contributi suindicati, in relazione
    alle proprie disponibilità economiche e finanziarie, relativamente ai capitoli di spesa che saranno periodicamente monitorati e valutati.

  • Ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, che maturino durante il periodo di Naspi i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o
    anticipato, sarà riconosciuto un contributo di integrazione alla Naspi pari al 10%, calcolato sull’importo del primo assegno intero di Naspi percepito dal lavoratore, per un massimo di 24 mesi ed, in ogni caso, fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

     

    Il contributo sarà corrisposto esclusivamente in virtù di accordo sindacale in cui le parti saranno assistite dai Soggetti firmatari l’accordo sugli interventi di tutela e di sviluppo anno 2022, i quali dovranno verificare l’effettiva possibilità di raggiungere il trattamento pensionistico nei termini previsti dalla legge ed i requisiti di aziende e lavoratori per accedere a tale contributo. In caso di licenziamento individuale e, pertanto, in mancanza di accordo sindacale, le Parti firmatarie l’accordo EBiCom dovranno comunque, all’interno dell’apposita commissione bilaterale, verificare previamente l’effettiva possibilità di raggiungere i requisiti pensionistici.

     

    Qualora il lavoratore accetti di firmare un Patto di Servizio che prevede la disponibilità ad operare presso una delle associazioni di volontariato aderenti al CSV (Centro Servizi per il Volontariato) per un minimo di 40 ore mensili, il contributo sarà incrementato di un ulteriore 20% per ogni mese di volontariato svolto.

     

     


    Oltre al modulo di richiesta D/6-PENSIONE, allegare la seguente documentazione in fotocopia:

    a) copia del verbale di conciliazione sottoscritto ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. redatto (entro il mese successivo ai termini per fare opposizione al licenziamento, ossia entro 90 giorni dalla sua comunicazione) presso le commissioni per la conciliazione delle controversie della DTL o di EBiCom;
    oppure
    copia del verbale sottoscritto in sede sindacale e ratificato (entro il mese successivo) presso la Commissione di Conciliazione di EbiCom; ❑
    oppure
    copia del verbale sottoscritto presso la Commissione di Conciliazione, istituita secondo il vigente CCNL del settore del Terziario, Distribuzione e Servizi, operante presso EBiCom, di presa d’atto dell’avvenuto licenziamento e rinuncia/mancata opposizione allo stesso (redatto entro il mese successivo ai termini per l’opposizione al licenziamento, ossia entro 90 giorni dalla sua comunicazione), nonché della dichiarazione aziendale di mancata opposizione al licenziamento da parte del lavoratore, da produrre ad EBiCom dopo il sessantesimo giorno dalla comunicazione di licenziamento;
    oppure
    copia della dichiarazione del Tribunale, o atto analogo, di concordato o di fallimento dell’azienda.
    b) copia dell’accordo sindacale/verbale commissione paritetica di verifica circa l’effettiva possibilità di raggiungere i requisiti pensionistici (alla commissione và presentata apposita documentazione del patronato che consiste nell’estratto conto certificativo con evidenziata la data di accesso alla pensione).
    c) comunicazione INPS di accettazione Naspi.
    d) estratto del cassetto previdenziale INPS relativo al primo periodo di Naspi indennizzato.
    e) estratto conto certificativo attestante la data di entrata in vigore della pensione (da farsi rilasciare dal patronato).

     

    In caso di sottoscrizione del Patto di Servizio EBiCom:
    f) copia del cassetto previdenziale INPS relativo ai mesi di volontariato svolti
    g) Patto di Servizio EBiCom

     


    Termini di presentazione della domanda:
    La domanda, compilata su apposito modulo ed integrata dalla relativa documentazione, dovrà essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla data del verbale di accordo/dichiarazione di concordato o fallimento dell’azienda, in via telematica tramite AREA RISERVATA o a mano presso l’ufficio di EBiCom previo appuntamento telefonico oppure agli sportelli territoriali di Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs o presso le Associazioni Territoriali di Confcommercio. Le associazioni di cui sopra dovranno far pervenire a EBiCom la domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

     


    L’Ente a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere, modificare o annullare l’erogazione di tutti o parte dei contributi suindicati, in relazione
    alle proprie disponibilità economiche e finanziarie, relativamente ai capitoli di spesa che saranno periodicamente monitorati e valutati.

  • Per i lavoratori, anche apprendisti, percettori di Naspi, licenziati per riduzione di personale, per cessazione dell’attività dell’azienda, ovvero per altri motivi oggettivi che risultino da uno dei verbali indicati tra la documentazione da allegare del presente modulo e che sottoscrivono un “Patto di Servizio EBiCom”, si prevede:

    1. la possibilità di frequenza gratuita a corsi di formazione professionale per il ricollocamento presso i centri di formazione abilitati/convenzionati con EBiCom;
    2. un contributo di integrazione al reddito a seguito della disponibilità di operare per almeno n. 40 ore mensili presso una delle associazioni di volontariato del CSV (Centro Servizi per il Volontariato) con cui EBiCom ha firmato apposita convenzione. Il contributo sarà pari al 30% della prima mensilità di Naspi per tutto il periodo di indennità INPS di cui il lavoratore ha diritto. Lo svolgimento del servizio di volontariato per almeno 40 ore al mese per tutti i mesi di spettanza dell’indennità INPS sarà condizione necessaria per il mantenimento della possibilità di accesso alle tutele EBiCom di cui al punto 1) sopra riportato.

    In caso di sospensione dell’indennità INPS per assunzione con contratto a termine inferiore ai 6 mesi il contributo sarà successivamente riconosciuto per le mensilità residue, come da modalità sopra descritte.
    3. In caso di riassunzione del lavoratore con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 12 mesi sin dall’inizio (pertanto senza proroghe), sarà erogato all ‘azienda, a titolo di incentivo all’assunzione, un contributo in percentuale variabile calcolata sul primo assegno intero di Naspi per i mesi di Naspi residui non fruiti.

     

    Il contributo sarà erogato, in relazione al periodo di percezione dell’indennità stessa con cadenza trimestrale.

     


    Oltre al modulo di richiesta D/6, allegare la seguente documentazione in fotocopia:

    a) copia del verbale di conciliazione sottoscritto ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. redatto (entro il mese successivo ai termini per fare opposizione al licenziamento, ossia entro 90 giorni dalla sua comunicazione) presso le commissioni per la conciliazione delle controversie dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro o di EBiCom;
    oppure
    copia del verbale sottoscritto in sede sindacale e ratificato (entro il mese successivo) presso la Commissione di Conciliazione di EbiCom;
    oppure
    copia del verbale sottoscritto presso la Commissione di Conciliazione, istituita secondo il vigente CCNL del settore del Terziario, Distribuzione e Servizi, operante presso EBiCom, di presa d’atto dell’avvenuto licenziamento e rinuncia/mancata opposizione allo stesso (redatto entro il mese successivo ai termini per l’opposizione al licenziamento, ossia entro 90 giorni dalla sua comunicazione), nonché della dichiarazione aziendale di mancata opposizione al licenziamento da parte del lavoratore, da produrre ad EBiCom dopo il sessantesimo giorno dalla comunicazione di licenziamento;
    oppure
    copia della dichiarazione del Tribunale, o atto analogo, di fallimento dell’azienda.
    b) patto di servizio EBiCom.
    c) comunicazione INPS di accettazione Naspi.
    d) estratto del cassetto previdenziale INPS relativo al primo periodo di NASpI indennizzato.

     


    Termini di presentazione della domanda:
    La domanda, compilata su apposito modulo ed integrata dalla relativa documentazione, dovrà essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla data del verbale di accordo/dichiarazione di concordato o fallimento dell’azienda, in via telematica tramite AREA RISERVATA o a mano presso l’ufficio di EBiCom previo appuntamento telefonico oppure agli sportelli territoriali di Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs o presso le Associazioni Territoriali di Confcommercio. Le associazioni di cui sopra dovranno far pervenire a EBiCom la domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

     


    L’Ente a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere, modificare o annullare l’erogazione di tutti o parte dei contributi suindicati, in relazione
    alle proprie disponibilità economiche e finanziarie, relativamente ai capitoli di spesa che saranno periodicamente monitorati e valutati.