Interventi sulla sicurezza
Alle aziende aderenti l’Ente riconosce contributi e rimborsi in tema di sicurezza sul lavoro
Per accedere alle prestazioni, alla data di presentazione della domanda le aziende devono essere in regola con l’adesione e con il versamento delle quote contributive a EBiCom da almeno sei mesi.
Prima di procedere con la domanda consulta il regolamento completo e la lista della documentazione necessaria:
La domanda, compilata e integrata dalla relativa documentazione, va presentata entro e non oltre i termini previsti. Per presentare richiesta:
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Attenzione: Prestazioni, contributi e interventi sono erogati fino ad esaurimento dei fondi stanziati. L’Ente ha inoltre facoltà di sospendere, modificare o annullare l’erogazione di tutti o parte dei contributi/sussidi, in relazione alle proprie disponibilità economiche e finanziarie.
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Con funzioni in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, in EBiCom è istituito l’Organismo Provinciale Paritetico (OPP) e sono nominati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), a cui lavoratori e aziende aderenti possono fare riferimento, senza oneri aggiuntivi per le aziende e senza dover procedere alla nomina di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) per ogni azienda (Accordo Territoriale del 04/06/2012, applicativo del Testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgs. n.81/2008).
ORGANISMO PROVINCIALE PARITETICO (OPP)
L’Organismo provinciale paritetico costituito in EBiCom ha le seguenti funzioni:
- costituisce punto di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti;
- supporta le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- svolge o promuove attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali e della bilateralità, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciando un’attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione dell’adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
- può effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al secondo punto;
- comunica alle aziende e agli organi di vigilanza territorialmente competenti i nominativi degli RLST;
- comunica all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli Organismi Paritetici e il nominativo o i nominativi degli RLST.
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)
Gli RLST nominati sono Claudia Carafiglia, Serena Spezie e Alessandro Bettio.
Nell’esercizio dei compiti affidatigli, l’RLST non può svolgere attività sindacali all’interno delle aziende in cui è chiamato a operare. L’RLST opera infatti all’interno dell’OPP e svolge, ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 81/2008, i seguenti compiti:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, alla programmazione, alla realizzazione e alla verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso e all’evacuazione dei luoghi di lavoro, e del medico competente;
- è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata di almeno 64 ore iniziali;
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35 D.Lgs. 81/2008;
- fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
- avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
RICHIESTA DI INTERVENTO DELL’RLST
Le aziende possono richiedere l’intervento dell’RLST rivolgendosi all’OPP istituito in EBiCom tramite apposita modulistica da inviare via mail a info@ebicom.it
Sarà l’OPP stesso a gestire le richieste d’intervento dell’RLST; l’intervento potrà essere esercitato di volta in volta da un unico RLST, accompagnato da un esponente dell’Associazione Datoriale Unascom Confcommercio (Accordo Territoriale del 04/06/2012).
Allegati -
Richiesta entro e non oltre 60 giorni dalla data del pagamento della fattura
Per le aziende aderenti è previsto un contributo parziale a rimborso del costo sostenuto per le seguenti visite relative all’accertamento sanitario per i dipendenti, come previsto dal D. Lgs. 81/08:
- prima visita, visite periodiche
- audiometria
- spirometria
- elettrocardiogramma
- valutazione ergoftalmologica
- valutazione clinico-funzionale del rachide
- screening oculistico
Il contributo massimo rimborsabile per singola visita sarà pari ad € 35,00 rimborsabili al lordo della ritenuta d’acconto del 4%.
Le visite rimborsabili sono tassativamente quelle sopra riportate. Non rientrano inoltre nelle spese rimborsabili quelle sostenute per esami clinici e biologici di cui al comma 4 art. 41 D.Lgs. 81/2008.
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Richiesta entro e non oltre 60 giorni dalla data di pagamento della fattura
Alle aziende aderenti che nominano per la prima volta il Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione esterno all’azienda, EBiCom riconosce un contributo, una tantum, fino a un massimo di € 400,00, rimborsabili al lordo della ritenuta d’acconto del 4%, per anno civile (1/1-31/12) per i primi due anni di nomina.
Il contributo è concesso previa verifica e consultazione del DVR con l’RLST (Rappresentante Lavoratori Sicurezza Territoriale) in Organismo Paritetico.
È, inoltre, a disposizione dell’Organismo Paritetico Provinciale – OPP, nell’ambito dei compiti previsti dall’accordo del 04/06/2012 in materia di organismo paritetico e RLST, un servizio di controllo e consulenza sul corretto adempimento degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza. Nel caso in cui l’azienda non vi abbia già provveduto, e in assenza di RLS, il DVR dovrà essere sottoposto all’esame e alla firma da parte dell’RLST operante in seno all’Organismo Paritetico.
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Richiesta entro e non oltre 120 giorni dalla data di pagamento della fattura
Alle aziende aderenti che devono provvedere alla stesura del DVR o ad un aggiornamento dello stesso, verrà rimborsato il costo sostenuto fino a un importo massimo di € 250,00 (al lordo della ritenuta d’acconto del 4%).
Qualora nella redazione o aggiornamento del DVR l’azienda preveda l’applicazione delle “Linee guida per la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in un’ottica di genere”, ai sensi della Legge 15 gennaio 2021, n. 4, che promuove, tra le altre l’attivazione di iniziative volte al contrasto delle molestie e delle violenze sui luoghi di lavoro, EBiCom riconosce un ulteriore importo di € 150,00 (al lordo della ritenuta d’acconto del 4%).
Il contributo è subordinato all’avvenuta consultazione dell’azienda o del proprio consulente con l’RLST, presso l’Organismo Paritetico istituito presso l’Ente.
Qualora l’azienda debba procedere ad un aggiornamento/integrazione del DVR in attuazione di quanto disposto dall’Art.17, c.o.4, D.L. 04/05/23 n.48 è riconosciuto un contributo di € 100 (al lordo della ritenuta d’acconto del 4%).
In quest’ultimo caso non è prevista consultazione in OPP.